Lo statuto
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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“FLY UNIVERSITY PROJECT – ONLUS”
Denominazione e sede
Art. 1) È costituita l’Associazione denominata “FLY UNIVERSITY PROJECT – ONLUS”, ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460. Ad iscrizione avvenuta presso l’Anagrafe ONLUS, l’Associazione assumerà nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Attività
Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l’Associazione intenderà adottare.
Subordinatamente alla decorrenza del termine di cui all’art. 104, comma 2 del D. Lgs. 117/2017, l’Associazione assumerà nella propria denominazione la qualifica di ETS (Ente del Terzo Settore).
Art. 2) L’Associazione ha sede in Torino (TO), Via Alberto Nota n. 5. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Finalità
Art. 3) L’Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.
Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 4) L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il
perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È esclusa qualsiasi
finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli
associati. Essa intende operare nel settore della beneficenza, svolgendo le seguenti attività primarie:
a) diffondere e sostenere studi rivolti ad approfondire la conoscenza della cultura d’impresa attraverso le discipline economiche, finanziarie, giuridiche, tecnologiche e di gestione di impresa mediante l’istituzione, a titolo esemplificativo e non tassativo, di premi, borse di studio e borse di ricerca esclusivamente a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) favorire il rapporto per gli studenti tra Università e mondo del lavoro, esclusivamente a favore di persone
svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
c) beneficenza a favore di persone che si trovino in condizioni di comprovata necessità economica o in situazioni di svantaggio fisico, psichico, sociale o familiare; d) beneficenza a favore di altre ONLUS o enti pubblici che operano nell’ambito dell’assistenza sociale e sociosanitaria, della tutela dei diritti civili, della ricerca scientifica indirizzata allo studio di patologie di particolare rilevanza sociale, degli aiuti umanitari.
L’Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni. È prevista la collaborazione con altre Associazioni che
condividono i fini dell’Associazione.
Durata
Art. 5) La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.
Soci
Art. 6) Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la
partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
Sono previste differenti categorie di soci:
– ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione
annualmente stabilita dall’Assemblea;
– sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria,
erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
– onorari: sono persone nominate tali dall’Organo di amministrazione per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione, comprese le persone che si sono distinte nel promuovere iniziative di interesse civico e di utilità sociale.
– simpatizzanti: sono coloro che avendo interesse per le attività dell’Associazione effettuano donazioni, partecipano agli incontri, ricevono le comunicazioni relative
all’attività dell’Associazione ma non fanno parte dell’assemblea e non possono essere eletti nel Consiglio
Direttivo.
Art. 7) L’ammissione all’Associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo o
Amministratore unico) su richiesta dell’aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Art. 8) Tutti i soci hanno diritto di:
– partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
– partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
– godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.
I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell’art. 16 del presente Statuto.
Art. 9) Gli associati hanno il diritto di:
– eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
– essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
– essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
– votare in Assemblea. Ciascun associato ha diritto ad un voto, e il dovere di:
– rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
– rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione
– svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
– versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
Art. 10) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.
Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto all’Organo di amministrazione.
L’espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione.
L’espulsione è deliberata dall’Organo di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.
Art. 11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato
all’Associazione. I soci dell’Associazione che per qualsiasi motivo abbiano
cessato di farne parte, non possono esigere emolumenti di sorta per gli eventuali servizi prestati, come non possono ripetere le contribuzioni versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio.
Art. 12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.
Assemblea dei Soci
Art. 13) Gli Organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea dei Soci;
– l’Organo di amministrazione;
– il Presidente o Amministratore unico.
– l’Organo di controllo
Art. 14) L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i soci per i quali
sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.
Art. 15) L’Assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che l’Organo di amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.
La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
Art. 16) Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell’Assemblea e potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo.
È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di cinque deleghe.
Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
Art. 17) L’assemblea:
– determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
– approva il bilancio di esercizio;
– nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
– nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
– delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– delibera sull’esclusione degli associati;
– delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
– approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
– delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Art. 18) L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
Art. 19) L’Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto, l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Art. 20) Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un segretario nominato tra i presenti e sottoscritto dal presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
Organo di amministrazione e Presidente
Art. 21) L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo o da un Amministratore Unico. Nel caso di nomina del Consiglio Direttivo lo stesso è composto da tre a cinque membri eletti dall’assemblea tra i propri associati.
L’Organo di amministrazione è eletto dall’Assemblea ordinaria, dura in carica per cinque anni ed è rieleggibile.
È ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.
L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
Art. 22) L’Organo di amministrazione è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione. Ad esso competono in particolare:
– le decisioni inerenti alle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione
dell’Associazione;
– le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere
per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
– le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei
professionisti di cui si avvale l’Associazione;
– la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio;
– la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’Assemblea; – la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
– la fissazione delle quote sociali;
– la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni
stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
– la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;
– la delibera sull’ammissione di nuovi soci;
– ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.
Art. 23) Il Consiglio Direttivo, se nominato, si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta. L’avviso può essere recapitato via e-mail all’indirizzo comunicato, all’atto dell’adesione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la
maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art.24) Il Presidente o L’Amministratore unico hanno la legale rappresentanza dell’associazione, sia nei rapporti contrattuali ed amministrativi che in giudizio, presiedono l’assemblea e, se nominato, il Consiglio di amministrazione; convoca l’assemblea dei soci e l’organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per
dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Il presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
Art. 25) Il Vicepresidente, quando nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
L’Organo di controllo
Art. 26) L’Organo di controllo è nominato dall’Assemblea. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
L’organo di controllo:
– vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
– vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
– esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
– attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia richiesta la sua redazione, sia stato redatto in conformità
alle linee guida di cui all’articolo 14 del DL 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere all’Organo amministrativo notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Patrimonio ed esercizio finanziario
Art. 27) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
– beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
– contributi pubblici e privati;
– quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
– contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
– proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
Art. 28) All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque
denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’Associazione ha l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste e di quelle ad esse direttamente connesse
ed accessorie.
Art. 29) L’esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.
I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
Scioglimento
Art. 30) L’eventuale scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci, su proposta dell’Organo amministrativo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Successivamente alla decorrenza del termine di cui all’art. 104, comma 2 del D. Lgs. 117/2017, l’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea straordinaria con le modalità di cui all’art. 19. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
Norme finali
Art. 31) Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.
In originale firmato:
Massimo PENZO
Elena REGRUTO TOMALINO
Tiziana PENZO
Maria Teresa PELLE Notaio